STATUTO dell’Associazione politico culturale ADESSO! ROMA 3

Associazione politico culturale Adesso! Roma 3

Art. 1 – Costituzione 

È costituita l’associazione culturale di promozione civile, sociale e politica, senza scopi di lucro, denominata “Adesso! Roma 3”, definita nel prosieguo – per semplicità – con il termine “Associazione”. 

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. 

Art. 2 – Sede e Simbolo 

L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del Socio nel Comune di Roma che assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, pertanto varia in funzione del variare del Presidente del Consiglio Direttivo.

L’Associazione adotta come proprio simbolo il logo forma rettangolare con la scritta Adesso! di colore blu posto nella parte superiore e Roma 3 di colore Rosso posto nella parte inferiore il tutto in campo bianco o neutro.

L’Associazione potrà ricorrere all’uso di segni distintivi, loghi e marchi, che restano di proprietà esclusiva dell’Associazione, e potranno essere utilizzati da qualsivoglia terzo solo dietro preventivo consenso scritto del presidente o chi ne fa le veci.

Art. 3 – Scopi dell’Associazione

L’Associazione si propone di:

–     favorire la partecipazione diretta degli associati alla vita politica della Città e delle istituzioni pubbliche locali e nazionali, attraverso l’elaborazione e la promozione di una cultura politica innovativa, fondata sui principi di libertà, solidarietà ed eguaglianza, alla base della Costituzione italiana;

–     valorizzare, difendere e diffondere la piena affermazione della cultura della legalità, dei diritti e dei doveri, dello stato di diritto, del principio della responsabilità e delle pari opportunità, della trasparenza politica ed amministrativa, dei diritti civili, di libertà e della persona, della laicità e della pluralità dello Stato, delle ragioni del buon governo, del merito, dell’efficacia e della correttezza nell’agire pubblico, del pieno rispetto delle regole, dell’efficienza e dell’indipendenza dei diversi poteri e del loro bilanciamento e controllo democratico;

–     concorrere a promuovere la creazione diffusa del “luogo” – fisico e digitale – del “fare politica democratica”, a partire dal territorio, l’incubatore di “buone prassi” e di contenuti condivisi per meglio favorire il processo di rinnovamento politico ed istituzionale, anche attraverso l’elaborazione, la proposta e la sperimentazione di innovative forme partecipativeattrattive e coinvolgenti – che contribuiscano alla responsabile espressione democratica dei Cittadini ed al progresso sociale della Comunità;

–     dare impulso a rapporti, collaborazioni ed intese con soggetti terzi, persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, partiti politici, altre associazioni e fondazioni che perseguano fini analoghi, anche mediante reciproca federazione e/o condivisione di obiettivi ed iniziative.

A tal fine l’Associazione può:

1.   promuovere incontri, dibattiti, seminari, convegni e ogni altra forma di iniziativa sui predetti argomenti;

2.   redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo, stimolando il dibattito tra gli associati e tra i cittadini;

3.   organizzare, in autonomia o con entità affini, iniziative culturali e politiche;

4.   collaborare con altre organizzazioni ed enti allo scopo di potenziare le attività istituzionali;

5.   svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative. 

Art. 4 – I Soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione, si impegnino a contribuire alla loro realizzazione e dichiarino di accettare lo Statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del Socio.

Il diniego di ammissione deve essere motivato.

All’atto dell’ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile.

L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci aderenti all’Associazione hanno diritto di elettorato attivo/passivo negli organi sociali.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o dai regolamenti interni o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

–     l’Assemblea dei Soci

–     il Consiglio Direttivo

–     il Presidente del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 8 – L’Assemblea

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione.

Essa è costituita dai Soci, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, che può essere inviato con lettera semplice o mediante e-mail, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

a)  quando il Direttivo lo ritenga necessario;

b)  quando la richiede almeno un quinto dei Soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Gli interventi durante l’Assemblea ordinaria devono essere conformi ai temi trattati nell’ordine del giorno. Il Presidente ha la facoltà di interrompere gli interventi mancanti di detta caratteristica.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento da altro partecipante all’Assemblea eletto tra i membri del Consiglio Direttivo se presenti od in mancanza del delegato Il Presidente nomina un segretario. Spetta al Presidente  accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea e il diritto ad intervenire.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell’Associazione.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria:

  1. elegge il Consiglio Direttivo;
  2. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; nomina i responsabili e relatori dei settori culturali e del sapere ove l’Associazione intende intervenire mediante conferenze, forum, corsi di approfondimento e aggiornamento
  3. approva il bilancio consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo per il tramite del Consigliere Tesoriere;
  4. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  6. approva il programma annuale dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega, che può essere rilasciata solo ad altri Soci) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria:

  1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  2. scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono espresse con voto palese, o, quando l’Assemblea lo ritenga opportuno, con voto segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo nella sede dell’Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri, composto dai Soci fondatori e successivamente, se all’ordine del giorno, eletto dall’Assemblea almeno una volta all’anno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente del Consiglio o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

  1. concorre collegialmente alla definizione dell’indirizzo politico dell’Associazione.
  2. elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio Direttivo che ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai Soci. Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Consigliere Segretario ed un Consigliere Tesoriere.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
  4. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
  5. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione
  6. redige, avvalendosi del Consigliere Tesoriere, il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico, e li presenta all’Assemblea per l’approvazione.
  7. ammette i nuovi Soci
  8. esclude i Soci salva successiva ratifica dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
  9. dispone delle risorse associative

10. nomina i responsabili per le funzioni necessarie per raggiungere lo scopo dell’Associazione.

Art. 10 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei  Soci.

Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 11 – I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:

–     dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

–     dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;

–     da iniziative promozionali e di autofinanziamento.

Il Consigliere Tesoriere tiene con ordine la cassa e monitora la situazione finanziaria dell’Associazione.

Art. 12 – Bilancio

Il bilancio ed il rendiconto sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea Generale ordinaria a maggioranza e con voto palese.

L’Assemblea di Approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13 – Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria, con la presenza dei due terzi dei Soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

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